DPCM 24 ottobre 2020 & imprese – Le disposizioni di interesse per le imprese
Con riferimento alle attività produttive, in via generale, il nuovo DPCM ha confermato:
• i protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica), le cui misure continuano ad applicarsi nei luoghi di lavoro, anche in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
• la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.
Attività sospese e consentite, il nuovo DPCM ha, tra l’altro:
• sospeso le attività dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché per le attività dei centri di riabilitazione e per quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico. In tale ambito, il DPCM ha, altresì, sospeso le attività di palestre, piscine, centri natatori e benessere;
• vietato lo svolgimento di fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi;
• disposto la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
• sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• confermato:
• la sospensione di convegni, congressi e “altri eventi”, salva la possibilità di svolgersi a distanza;
• la raccomandazione di svolgere in modalità a distanza le riunioni private.
Si ritiene che la citata specificazione “altri eventi” non modifichi, ampliandole, le disposizioni dei precedenti DPCM in merito alla sospensione degli incontri in presenza.
Sul punto, inoltre, si segnala che la Circolare del Ministero dell’Interno 20 ottobre 2020, n. 15350/117/2/1 ha precisato che “la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.”. Infine, sempre in tema di eventi, il nuovo DPCM ha anche previsto che tutte le cerimonie pubbliche (da intendere come eventi di matrice pubblicistica) si svolgano, oltre che nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti, in assenza di pubblico;
• confermato la possibilità di svolgere i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in linea con le FAQ del Ministero del lavoro), i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
• Con riferimento agli altri corsi di formazione (non espressamente indicati nell’art. 1, co. 9, lett. s) del nuovo DPCM), resta poco chiara la formula è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, considerato che il DPCM riporta all’Allegato 9 le Linee guida della Conferenza delle Regioni sulle modalità di erogazione della formazione professionale, nelle quali le attività formative cui le stesse si riferiscono sono indicate in modo non tassativo. In ogni caso, alla luce della ratio perseguita dal DPCM di ridurre al minimo le occasioni di incontro fisico, è raccomandata l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione a distanza;
• confermato la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, disponendo, peraltro, il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
• limitato sotto il profilo temporale (dalle 5:00 alle 18:00) e sostanziale (max 4 persone per tavolo, salvo che siano conviventi) lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione, precisando che le stesse restano consentite a condizione che le Regioni e ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. I limiti temporali prescritti per le attività di ristorazione non si applicano a quella negli alberghi e in altre strutture ricettive per i clienti ivi alloggiati. In ogni caso, continuano a essere consentite nei limiti e alle condizioni di sicurezza contenute nei protocolli e nelle linee guida settoriali, le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande in ospedali, aeroporti e aree di servizio lungo le autostrade.
Infine, si ricorda che, come nei precedenti decreti, il nuovo DPCM assegna al prefetto territorialmente competente l’esecuzione delle relative disposizioni. A tal fine, il prefetto informa preventivamente il Ministro dell’interno e si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.