QUALI MORATORIE?

La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

CHI VI PUO’ ACCEDERE?

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e tutti i lavoratori autonomi titolari di partita IVA

QUALI SONO I REQUISITI CHE DEVE AVERE L’IMPRESA AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE?

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate (categorie: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Non è ostativo il fatto che l’impresa abbia già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

COME E A CHI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE?

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.
Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.
La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
“di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

SE IL FINANZIAMENTO E’ ASSISTITO DA GARANZIA PUBBLICA

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

COSA SONO GLI ELEMENTI ACCESSORI?

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.
Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

CHE PERIODO COPRE LA MORATORIA?

Il periodo di sospensione copre le rate in scadenza sino al 30 settembre 2020, compresa quella in scadenza in tale data, che non dovrà essere pagata.

CI SONO NUOVI E MAGGIORI ONERI?

No, è espressamente sancita l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

QUALI MISURE PER LA LIQUIDITA’?

Concessione di garanzie da SACE S.p.a. per finanziamenti alle imprese fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non supereranno l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, a condizione che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’art. 2, co. 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

SONO PREVISTI CONDIZIONI / OBBLIGHI PER IL RILASCIO DELLE GARANZIE?

Sì, molti.
Rilascio entro il 31 dicembre 2020:
– piano di rimborso che sarà di durata massima pari a 6 anni;
– tasso d’interesse massimo pari al 0,5%;
– autocertificazione che alla data del 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
– autocertificazione che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.

QUALE E’ L’IMPORTO MASSIMO DEL PRESTITO?

L’importo del prestito, assistito da garanzia, non può superare il maggiore tra i seguenti elementi:
– 25 % del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

QUANTO E COSA COPRE LA GARANZIA?

La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
impegno dell’impresa per sè ed ogni altra del gruppo con sede in Italia a non approvare distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto;
il finanziamento  deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

SONO PREVISTI COMMISSIONI E COSTI?

Sì,
– per i finanziamenti di PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
– per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
– le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

CHE TIPO DI GARANZIA VIENE EMESSA?

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

COSA CAMBIA NEL FUNZIONAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA DELLE PMI?

Il potenziamento del Fondo centrale di garanzia delle PMI prevede che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo, si applicano le seguenti misure:
la garanzia è concessa a titolo gratuito;
l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario;
4) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di sopra, la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
5) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
6) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
7) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione;
8) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;
9) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
10) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

E’ POSSIBILE AVERE LA GARANZIA AL 100%?

Sì, il Fondo può garantire con copertura al 100 percento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata,.
Questi nuovi finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione.
In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.
Per gli importi non superiori ad € 25.000,00 la garanzia è automatica e l’imprenditore e/o professionista non è soggetto alla valutazione del merito di credito.
In tal caso la procedura è molto semplice: la domanda può essere inviata per posta elettronica alla banca di riferimento o ad altre banche del luogo di residenza del professionista e/o dell’azienda compilando l’apposito modulo, l’autocertificazione di aver subito danni conseguenti all’epidemia Covid19 oltre al modulo per il Fondo di garanzia e documento di identità.
Successivamente la banca, per istruire la pratica, provvederà ad inviare il contratto di finanziamento chirografario contenente le condizioni generali di contratto e gli altri moduli per l’autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati presso l’azienda e la dichiarazione sulla privacy che dovranno essere restituiti alla banca medesima debitamente sottoscritti.
Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato).
Inoltre sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Nel complesso le misure governative sinora assunte risultano deludenti ed inidonee a supportare la crisi delle aziende.
Non vi è traccia della pur necessaria immissione di liquidità nel sistema, visto che le imprese potranno solo ricorrere a finanziamenti bancari, cioè aumentando il debito.
Inoltre, come già comunicato dall’ABI non sono previste procedure diverse rispetto al passato e, pertanto, l’erogazione dei finanziamenti richiesti dalle imprese avverrà con un ritardo di un paio di mesi.
Infine, va sottolineato che la “potenza di fuoco” non è data dalla fissazione del tetto massimo degli impegni che possono essere assunti, ma dalle disposizioni che stanziano le risorse disponibili per l’assunzione degli impegni.
Occorre quindi guardare al comma 14 dell’art.1 del decreto liquidità, il quale stanzia un miliardo, che come precisato dalla norma stessa e dalla Relazione tecnica dell’art. 2, riguarda tutti e 400 i miliardi di garanzie potenziali rilasciabili da Sace.
La leva standard utilizzata dal Mef per il rilascio di garanzie statali è di 12,5, cioè per ogni euro stanziato è possibile rilasciare garanzie su 12,5 euro di finanziamento.
Anche a voler ritenere che Sace possa operare con con una leva finanziaria di 20, al momento la “potenza di fuoco” messa in campo dallo Stato con il decreto liquidità non è di 400 miliardi, bensì di appena 20 miliardi.
Va anche peggio per il Fondo centrale di garanzia per le Pmi.
Infatti, l’art. 13 del decreto Liquidità non indica tetti, però posti i 1729 milioni aggiuntivi stanziati col decreto Liquidità e posta la leva finanziaria già deliberata dal Fondo nella misura da 1 a 3, il Fondo potrà dare il via libera a circa 350.000 richieste con un valore medio di finanziamento di 15.000 euro, a fronte di una platea di potenziali beneficiari superiore di oltre 10 volte.
La valutazione di tale circostanza farà sì che le banche prima di erogare il finanziamento attendano conferma dell’accettazione della richiesta da parte del Fondo, con conseguente allungamento dei tempi.